Servizio invernale la domenica: cosa permette davvero l’art. 51b OLL 2
Dal 1° aprile 2022, secondo l'Art. 51b OLL 2, la salatura e lo sgombero della neve sono ammessi senza autorizzazione delle autorità nei giorni festivi e domenicali nonché di notte. L'esenzione vale però espressamente solo in riferimento all'attività: se la stessa squadra esegue nella stessa domenica anche un taglio di siepi, questa parte del lavoro resta soggetta ad autorizzazione secondo l'Art. 19 cpv. 3 LL.
- Norma
- Art. 51b OLL 2
- In vigore dal
- 01.04.2022
- Attività esentate
- Salatura, sgombero della neve
- Supplemento per lavoro notturno (permanente/regolare)
- supplemento di tempo del 10 % (Art. 17b LL)
- Supplemento per lavoro notturno (temporaneo)
- supplemento salariale del 25 % (Art. 17b LL)
Cosa copre concretamente l'esenzione
L'Art. 4 OLL 2 vale per «l'intera notte e l'intera domenica» per determinate attività. Per le aziende di servizio invernale, l'Art. 51b OLL 2 chiarisce dal 2022 che la salatura e lo sgombero della neve possono essere eseguiti senza una separata autorizzazione delle autorità — un notevole alleggerimento rispetto alla situazione giuridica precedente.
Il limite: riferito all'attività, non alla persona
La guida della SECO chiarisce che l'esenzione vale in riferimento all'attività. Se una squadra, oltre al servizio invernale, esegue nella stessa domenica anche un ordinario incarico di giardinaggio — ad esempio un taglio di siepi —, proprio questa parte del lavoro resta soggetta ad autorizzazione secondo l'Art. 19 cpv. 3 LL, anche se riguarda la stessa persona e lo stesso giorno.
Cosa resta comunque obbligatorio nonostante l'esenzione
L'esenzione dall'obbligo di autorizzazione non abroga le altre disposizioni della legge sul lavoro: l'Art. 19 cpv. 5 LL richiede comunque il consenso della persona interessata, l'Art. 20 cpv. 1 LL una domenica libera ogni due settimane, l'Art. 20 cpv. 2 LL, in caso di più di 5 ore di lavoro domenicale, un giorno di riposo compensativo di almeno 24 ore consecutive. Per il lavoro notturno vale l'Art. 17b LL: supplemento di tempo del 10 % in caso di lavoro notturno permanente o regolare, supplemento salariale del 25 % in caso di lavoro notturno temporaneo.
Per la vostra azienda
Una registrazione corretta del tempo di lavoro deve documentare l'attività, non solo l'orario — solo così è possibile dimostrare a posteriori quale parte di un intervento domenicale rientrasse nell'esenzione e quale no.
Per l'ente committente
La responsabilità per cadute nel servizio invernale (cfr. BGer 4A_114/2014) rende rilevante anche per l'ente committente una documentazione corretta e conforme al diritto del lavoro degli interventi.
Cosa non significa
- Questa pagina non sostituisce una consulenza in diritto del lavoro sul singolo caso — in particolare la delimitazione «servizio invernale vs. altra attività nello stesso giorno» può presentare casi limite.
- I giorni festivi cantonali (l'Art. 20a LL consente fino a 8 giorni festivi supplementari equiparati alla domenica per Cantone) non sono elencati singolarmente qui.
- Il servizio di picchetto al di fuori dell'azienda non conta, secondo l'OLL 1 Art. 15, come tempo di lavoro — è un tema separato dal tempo di intervento vero e proprio.
Domande frequenti
- Un intervento di servizio invernale la domenica richiede un'autorizzazione?
- Per la sola salatura e sgombero della neve no, dal 1.4.2022 (Art. 51b OLL 2). Per altre attività della stessa squadra nello stesso giorno può continuare a sussistere un obbligo di autorizzazione.
- Devo pagare un supplemento per il lavoro notturno nel servizio invernale?
- Sì, secondo l'Art. 17b LL: supplemento di tempo del 10 % in caso di lavoro notturno permanente/regolare, supplemento salariale del 25 % in caso di lavoro notturno temporaneo.