Neofiti invasivi e organismi nocivi soggetti a obbligo di segnalazione in Svizzera
In Svizzera sono censiti 19 organismi curati con codice EPPO come neofiti invasivi o organismi nocivi soggetti a obbligo di segnalazione, di cui diversi con un effettivo obbligo di segnalazione secondo l'ordinanza sulla salute dei vegetali (OSalV) o l'ordinanza sull'emissione deliberata nell'ambiente (OEDA, revisione in vigore dal 1.9.2024). L'uso di neofiti considerati invasivi su sentieri, piazzali e superfici pavimentate è inoltre soggetto al divieto sui prodotti fitosanitari dell'ORRPChim, allegato 2.5.
- Organismi censiti
- 19
- Di cui neofiti
- 11
- Di cui organismi nocivi
- 9
- Revisione OEDA in vigore dal
- 01.09.2024
- Base giuridica divieto chimico su rivestimenti duri
- ORRPChim allegato 2.5
Due regimi giuridici distinti
I neofiti come l'ambrosia (Ambrosia artemisiifolia) o il poligono del Giappone (Reynoutria japonica) rientrano nell'allegato 2 dell'ordinanza sull'emissione deliberata nell'ambiente (OEDA) — qui la revisione del 2024 distingue tra un divieto di utilizzo (allegato 2.1) e un divieto commerciale più severo (allegato 2.2). Gli organismi nocivi come il colpo di fuoco (Erwinia amylovora) o il tarlo asiatico del legno rientrano invece nell'ordinanza sulla salute dei vegetali (OSalV) con un obbligo di segnalazione diretto ad Agroscope o al servizio cantonale competente.
Il divieto chimico sulle superfici pavimentate
Indipendentemente dalla classificazione come neofita: in Svizzera l'uso di prodotti fitosanitari su sentieri, piazzali e altre superfici pavimentate è di norma vietato (ORRPChim allegato 2.5). Per la lotta contro specie problematiche su tali superfici restano disponibili solo procedimenti meccanici o termici.
Per la vostra azienda
Una classificazione errata ha conseguenze reali: segnalare come organismo da quarantena una specie autoctona innocua genera un onere amministrativo inutile; non accorgersi di una specie effettivamente soggetta a obbligo di segnalazione può favorirne la diffusione.
Per l'ente committente
Il divieto chimico sui rivestimenti duri (ORRPChim) è direttamente rilevante nell'assegnazione di lavori di manutenzione su piazzali pubblici e dovrebbe comparire come requisito nel bando.
Cosa non significa
- Questa lista è curata e non esaustiva — copre i 19 organismi più rilevanti per la pratica quotidiana del GaLaBau svizzero, non l'intero catalogo dell'OEDA o dell'OSalV.
- Le corrispondenze dei codici EPPO sono state verificate, ove possibile, rispetto all'EPPO Global Database — in caso di rischio di confusione ciò è esplicitamente indicato (`confusable_with`).
- Una classificazione come soggetto a obbligo di segnalazione (`regulated: true`) non sostituisce una verifica giuridica del singolo caso.
Domande frequenti
- Il colpo di fuoco è soggetto a obbligo di segnalazione in tutta la Svizzera?
- Sì, in linea di principio — le modalità esatte possono variare a livello cantonale, motivo per cui il servizio cantonale competente è il punto di contatto determinante.
- Posso usare erbicidi contro il poligono del Giappone sul marciapiede?
- No — su superfici pavimentate come i marciapiedi, l'uso di prodotti fitosanitari è di norma vietato secondo l'ORRPChim allegato 2.5, indipendentemente dalla specie bersaglio. Restano ammessi procedimenti meccanici o termici.