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Neofiti invasivi e organismi nocivi soggetti a obbligo di segnalazione in Svizzera

In Svizzera sono censiti 19 organismi curati con codice EPPO come neofiti invasivi o organismi nocivi soggetti a obbligo di segnalazione, di cui diversi con un effettivo obbligo di segnalazione secondo l'ordinanza sulla salute dei vegetali (OSalV) o l'ordinanza sull'emissione deliberata nell'ambiente (OEDA, revisione in vigore dal 1.9.2024). L'uso di neofiti considerati invasivi su sentieri, piazzali e superfici pavimentate è inoltre soggetto al divieto sui prodotti fitosanitari dell'ORRPChim, allegato 2.5.

Organismi censiti
19
Di cui neofiti
11
Di cui organismi nocivi
9
Revisione OEDA in vigore dal
01.09.2024
Base giuridica divieto chimico su rivestimenti duri
ORRPChim allegato 2.5

Due regimi giuridici distinti

I neofiti come l'ambrosia (Ambrosia artemisiifolia) o il poligono del Giappone (Reynoutria japonica) rientrano nell'allegato 2 dell'ordinanza sull'emissione deliberata nell'ambiente (OEDA) — qui la revisione del 2024 distingue tra un divieto di utilizzo (allegato 2.1) e un divieto commerciale più severo (allegato 2.2). Gli organismi nocivi come il colpo di fuoco (Erwinia amylovora) o il tarlo asiatico del legno rientrano invece nell'ordinanza sulla salute dei vegetali (OSalV) con un obbligo di segnalazione diretto ad Agroscope o al servizio cantonale competente.

Il divieto chimico sulle superfici pavimentate

Indipendentemente dalla classificazione come neofita: in Svizzera l'uso di prodotti fitosanitari su sentieri, piazzali e altre superfici pavimentate è di norma vietato (ORRPChim allegato 2.5). Per la lotta contro specie problematiche su tali superfici restano disponibili solo procedimenti meccanici o termici.

Per la vostra azienda

Una classificazione errata ha conseguenze reali: segnalare come organismo da quarantena una specie autoctona innocua genera un onere amministrativo inutile; non accorgersi di una specie effettivamente soggetta a obbligo di segnalazione può favorirne la diffusione.

Per l'ente committente

Il divieto chimico sui rivestimenti duri (ORRPChim) è direttamente rilevante nell'assegnazione di lavori di manutenzione su piazzali pubblici e dovrebbe comparire come requisito nel bando.

Cosa non significa

  • Questa lista è curata e non esaustiva — copre i 19 organismi più rilevanti per la pratica quotidiana del GaLaBau svizzero, non l'intero catalogo dell'OEDA o dell'OSalV.
  • Le corrispondenze dei codici EPPO sono state verificate, ove possibile, rispetto all'EPPO Global Database — in caso di rischio di confusione ciò è esplicitamente indicato (`confusable_with`).
  • Una classificazione come soggetto a obbligo di segnalazione (`regulated: true`) non sostituisce una verifica giuridica del singolo caso.

Domande frequenti

Il colpo di fuoco è soggetto a obbligo di segnalazione in tutta la Svizzera?
Sì, in linea di principio — le modalità esatte possono variare a livello cantonale, motivo per cui il servizio cantonale competente è il punto di contatto determinante.
Posso usare erbicidi contro il poligono del Giappone sul marciapiede?
No — su superfici pavimentate come i marciapiedi, l'uso di prodotti fitosanitari è di norma vietato secondo l'ORRPChim allegato 2.5, indipendentemente dalla specie bersaglio. Restano ammessi procedimenti meccanici o termici.

Fonti